Descrizione
ORDINANZA N° 019 DEL 14/06/2023
DISPOSIZIONI PER IL TAGLIO DI SIEPI E DELLE FRONDE DEGLI ALBERI SPORGENTI SUI
FRONTI DELLE AREE E STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO
IL SINDACO
Visto l’art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada), il quale prevede che:
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica
o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in
terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve
tempo possibile.
Constatato lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio
comunale, in particolare i fondi confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico.
Rilevato che, ai bordi delle strade sopra citate, risulta crescere il fenomeno delle piante e/o siepi che protendono
rami, foglie e fronde verso la sede stradale e aree pubbliche, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo
occultando la visibilità della segnaletica, creando pericolo per la sicurezza del transito veicolare e pedonale.
Dato atto che il Nuovo Codice della Strada stabilisce che per confine stradale si intende il “limite della proprietà
stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il
confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se
la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea”;
Ravvisata la necessità di disporre affinchè siano tagliate le siepi e le fronde degli alberi che si protendono e/o invadono le
sedi viarie e le aree ad uso pubblico del territorio comunale o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e
viabilità e siano regolate le siepi vive e siano tagliati rami delle piante che si protendono in modo da non restringere o
danneggiare le sedi stradali e che occultino la visibilità;
Richiamati:
- l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che conferisce al Sindaco la potestà di adottare, con atto motivato,
provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei
cittadini;
ORDINA
A tutti i Sigg. proprietari/possessori/conduttori di terreni e/o aree confinanti con parcheggi pubblici o di uso
pubblico, strade comunali o vicinali di uso pubblico di provvedere entro 30 gg dalla pubblicazione della presente:
1. AL TAGLIO DELLE SIEPI, ARBUSTI E RAMI DEGLI ALBERI CHE:
- invadono parcheggi pubblici o di uso pubblico, strade comunali o vicinali di uso pubblico, con riferimento
ai confini stradali così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e citati in premessa, o che si trovano ad
una quota inferiore a metri 4,50 dal piano viabile;
- occultano la segnaletica stradale;
- creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
- non consentono il passaggio pedonale e ciclabile;
- arrecano ogni altro danno eo pregiudizio a parcheggi pubblici o di uso pubblico, piazze e strade pubbliche;
- ostruiscono la normale circolazione stradale;
2. A RIMUOVERE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE LE RAMAGLIE O GLI ALBERI
- che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadono su parcheggi pubblici o di uso pubblico,
strade comunali o vicinali di uso pubblico.
3. Di mantenere le aree pulite e ordinate attraverso una manutenzione periodica e comunque ogni
qualvolta necessario;
AVVERTE
Chiunque viola le disposizioni dell’art. 29 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 è soggetto alla sanzione amministrativa
prevista dal C.d.S.
L’Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all’esecuzione d’ufficio di dette opere a
spesa degli obbligati, ove non fossero eseguite.
AVVERTE altresì che
contro il presente provvedimento può presentarsi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
nei termini di sessanta giorni dalla data della notificazione, secondo la legge 6/12/1971 n. 1034, ovvero, in via
alternativa, mediante il ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa.
Responsabile del Procedimento è il Geom. Biagio Turso al quale ci si potrà rivolgere per comunicare ed ottenere ogni
utile informazione.
DISPONE
La Trasmissione della presente ordinanza a:
1. alla Prefettura si Salerno;
2. al Comando della Stazione dei Carabinieri di Torre Orsaia;
3. all’Ufficio di Polizia Municipale;
4. Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione “Parco” di San Giovanni a Piro
Che per l’esecuzione sia data comunicazione del presente atto a mezzo di pubblicazione all’Albo pretorio on-line per
60 giorni, nei locali pubblici e mediante pubblicazione sul sito del comune.
INCARICA
al controllo gli agenti del Comando della Polizia Municipale.
Dalla Residenza Municipale addì 14/06/2023
IL SINDACO
Rag. Gino Marotta